Il diritto a pensione assurge, nei dettami della Corte Costituzionale, a "diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile di rango costituzionale" ( Corte Cost. n. 71/2010) nonché, nei dettami della Corte di Cassazione, a " diritto primario e intangibile" (Cass. Sez. Unite n. 9219/2003). In applicazione di tali principi deve ritenersi che " gli errori formali commessi in buona fede nella domanda di pensione non possono ricadere sul lavoratore.... se un lavoratore commette un errore nella compilazione della domanda di pensione, l'INPS deve riconoscergli la possibilità di rettificarlo, senza danneggiarlo nel riconoscimento integrale del diritto.... l'amministrazione deve consentire la rettifica in conformità al principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa... atteso che in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli preposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente (Tribunale di Milano n. 24/2022; Tribunale di Palermo n. 3723/2021, Cassazione n. 74/2020).
続きを読む
一部表示